Sez. U - , Sentenza n. 28361 del 28/11/2017 (Rv. 646240 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE | Giurisdizioni speciali - Declaratoria del TAR del proprio difetto di giurisdizione - Mancata impugnazione della decisione - Formazione del giudicato sulla giurisdizione - Applicazione del principio della "translatio iudicii" - Ammissibilità - Fattispecie in materia di lodo arbitrale.
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE
Qualora il T.A.R., adito a seguito di dichiarazione di carenza di giurisdizione del collegio arbitrale, dichiari a sua volta il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, e una delle parti ricorra nuovamente al collegio arbitrale, l'instaurazione del giudizio arbitrale, senza che la decisione sia stata impugnata dalle parti davanti al Consiglio di Stato, determina la formazione del giudicato interno sulla giurisdizione, dovendosi ritenere correttamente applicato il principio della “translatio iudicii” ai rapporti tra giudice ordinario e giudici speciali anche prima dell’entrata in vigore della l. n. 69 del 2009 (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte d’appello che, chiamata a decidere su di un lodo arbitrale, aveva ritenuto formatosi il giudicato sulla giurisdizione per effetto della mancata impugnazione della sentenza del giudice amministrativo di primo grado, che aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario e conseguente nuovo atto di accesso, ad impulso di parte, al collegio arbitrale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 819 ter CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 8, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)