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Sez. U, Sentenza n. 4109 del 22/02/2007 (Rv. 595427 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE | Giurisdizioni speciali - Declaratoria di sussistenza della propria giurisdizione da parte del T.A.R. - Declaratoria del difetto di giurisdizione da parte del Consiglio di Stato in sede di appello non concernente la questione di giurisdizione - Violazione del giudicato interno - Sussistenza - Rilevabilità d'ufficio da parte delle Sezioni unite della Corte di Cassazione - Conseguente cassazione della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame nel merito al Consiglio di Stato in applicazione del principio della "translatio iudicii" - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595427-01

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE

Qualora il T.A.R. abbia positivamente statuito sulla propria giurisdizione, decidendo nel merito la mancata riproposizione, in sede di appello davanti al Consiglio di Stato, della relativa questione determina la formazione del giudicato interno sulla giurisdizione. L'inosservanza di tale preclusione da parte del Consiglio di Stato, che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo pur in assenza di impugnazione sulla positiva statuizione del T.A.R. comporta che, l'impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio per nuovo esame al Consiglio di Stato, rilevandosi, l'applicabilità del principio della "translatio iudicii" che, ancorché previsto dalla disciplina in tema di competenza nell'ambito della giurisdizione ordinaria, non si prospetta incompatibile, con riguardo ai rapporti tra giudice ordinario e giudici speciali, senza trascurare che, qualora non si adottasse la pronuncia di rinvio davanti al giudice munito di giurisdizione, si verificherebbe, in contrasto con i principi del giusto processo e di economia processuale, l'inaccettabile conseguenza di un processo che si conclude con una sentenza che conferma la giurisdizione del giudice adito, senza che questi possa decidere sull'esistenza o meno della pretesa azionata.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 1, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 386, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 28 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)