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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1527 del 21/01/2019 (Rv. 652347 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Procedimento dinanzi al giudice amministrativo - Concessione della misura cautelare - Interesse del ricorrente al perdurare dello stato di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato - Rilevanza - Valutazione del giudice di merito.
Stato
decisa il 2019-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652347-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione, ai sensi della legge n. 89 del 2001, nel testo vigente "ratione temporis", la sospensione in via cautelare dei provvedimenti impugnati, ancorché anticipi tutti gli effetti della sentenza richiesta al giudice amministrativo, è un atto precario e rivedibile, che non incide sul diritto della parte attrice di ottenere la definizione della controversia entro un termine ragionevole, né osta alla configurabilità di un pregiudizio morale, pur se di entità ridotta, dato che il provvedimento cautelare non elimina l'incertezza e la connessa sofferenza per l'attesa della definizione della lite, potendo solo diminuirne l'intensità, in relazione all'aspettativa del conformarsi dell'emananda sentenza alle determinazioni di tipo interinale già adottate dal giudice. Nel caso in cui, nel corso di un procedimento innanzi al giudice amministrativo, sia stata concessa la misura cautelare della sospensione del provvedimento impugnato, è rimesso al giudice del merito di valutare eventualmente se la parte abbia un prevalente interesse a una protrazione indefinita di tale stato di sospensione rispetto a quello relativo alla ragionevole durata, non potendo tale accertamento essere sindacato in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di norme di diritto.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1978 num. 1034 art. 21, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)