Sez. 1, Ordinanza n. 15200 del 09/06/2008 (Rv. 603805 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Danno non patrimoniale - Riconoscimento - Condizioni - Procedimento dinanzi al T.A.R. - Concessione della misura cautelare - Interesse del ricorrente al perdurare dello stato di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato - Rilevanza - Valutazione del giudice di merito - Fattispecie in tema di impugnazione del provvedimento di avvio alla leva militare.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, il danno non patrimoniale è conseguenza normale dell'eccesso di durata del processo, ma non può essere riconosciuto automaticamente, quando esistano circostanze particolari che lo facciano escludere. Pertanto, nel corso di un procedimento innanzi al giudice amministrativo sia stata concessa la misura cautelare della sospensione del provvedimento impugnato, e sussista quindi un interesse del ricorrente al perdurare di tale stato di sospensione, è rimesso al giudice del merito di valutare se tale interesse alla protrazione indefinita del giudizio sia prevalente rispetto a quello relativo alla ragionevole durata. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto adeguatamente motivata, nonché conforme ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, la decisione della corte d'appello che aveva escluso il diritto all'indennizzo, in un caso di sospensione cautelare di un provvedimento di invio alla leva militare, in considerazione del fatto che il ricorrente stesso avrebbe tratto vantaggio, e non nocumento, dal protrarsi del processo, nel cui arco di trattazione era stata, fra l'altro, emanata la legge 23 agosto 2004, n. 226, la quale aveva definitivamente abrogato l'obbligatorietà del servizio di leva)
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 21 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/08/2004 num. 226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)