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Sez. 1, Sentenza n. 23629 del 18/11/2015 (Rv. 637725 - 01)

ARBITRATO - IN GENERE | Arbitrato rituale e irrituale - Criteri distintivi - Diretta conoscenza della clausola compromissoria da parte della Suprema Corte - Necessità.
Stato
decisa il 2015-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637725-01

ARBITRATO - IN GENERE

Al fine di qualificare l'arbitrato come rituale o irrituale, la Corte di cassazione opera come giudice del fatto e ha, dunque, il potere di accertare direttamente, attraverso l'esame degli atti e degli elementi acquisiti al processo, la volontà delle parti espressa nella clausola compromissoria, in quanto la relativa qualificazione incide sull'ammissibilità dell'impugnazione della decisione arbitrale. Nell'esercizio di tale attività di accertamento, il criterio discretivo tra le due figure consiste nel fatto che nell'arbitrato rituale le parti vogliono la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., con le regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie solo attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa volontà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)