Sez. 3, Sentenza n. 6113 del 12/05/2000 (Rv. 536456 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE | Gestione di impianto sciistico - Natura pericolosa - Esclusione.
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE
Non costituisce attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 cod. civ., la gestione di un impianto sciistico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)