Sez. 3, Sentenza n. 2216 del 15/02/2001 (Rv. 543881 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE | Tra sciatore e gestore dell' impianto di risalita - Atipico - Configurabilità - Fondamento - Obbligo del gestore di manutenzione delle piste - Esclusione - Conseguenze - Responsabilità contrattuale per l'infortunio dello sciatore a causa di difettosa manutenzione - Esclusione - Responsabilità extracontrattuale del gestore ai sensi dell' art. 2051 cod. civ. - Esclusione - Fondamento.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE
Il contratto tra uno sciatore e il gestore di un impianto di risalita è di trasporto atipico essendo questo non fine a se stesso, ma funzionalizzato all'attività sciistica su piste sicure, che però il gestore non ha l'obbligo di mantenere in buono stato. Pertanto, se a causa di difettosa manutenzione delle stesse uno sciatore si infortuna, non può agire nei confronti del gestore per responsabilità contrattuale. Non può inoltre neppure agire nei confronti del medesimo a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi degli artt. 2050 o 2051 cod. civ., dovendosi escludere sia la natura intrinsecamente pericolosa dell' attività di esercizio di impianto di risalita- non qualificata tale da norme destinate a prevenire sinistri e a tutelare l'incolumità pubblica, né tale risultando per la natura delle cose o dei mezzi adoperati- sia la qualità di custode delle piste da parte del gestore dell'impianto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)