Sez. U, Ordinanza n. 464 del 13/01/2005 (Rv. 578994 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO | Art. 371 - Bis cod. proc. civ. - Portata - Applicabilità in caso di litisconsorzio anche processuale - Rinnovo della notifica nulla - Applicabilità del termine per il deposito previsto a pena di improcedibilità - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO
Nel giudizio di legittimità, l'art. 371-bis cod. proc. civ., là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio (di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato) deve essere interpretato (in caso di litisconsorzio pure processuale) come riferibile anche all'ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto, "ex" art. 291 cod. proc. civ., il rinnovo della notificazione del ricorso nei confronti di una parte che sia stata intimata dal ricorrente (e che non si sia costituita nel giudizio di cassazione), ma attraverso una notifica del ricorso affetta da nullità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 371 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)