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Sez. U, Sentenza n. 11003 del 12/05/2006 (Rv. 588612 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO | Art. 371 bis cod. proc.civ. - Portata - Rinnovo della notifica nulla - Applicabilità del termine per il deposito previsto a pena di improcedibilità - Sussistenza - Rilevabilità d'ufficio dell'improcedibilità per violazione di detto termine da qualificarsi perentorio - Configurabilità - Costituzione della controparte - Applicabilità della sanatoria per raggiungimento dello scopo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588612-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO

Nel giudizio di legittimità, l'art. 371 bis cod. proc. civ., là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, si riferisce non solo all'ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato per inesistenza materiale o giudica della notifica stessa, ma deve essere, con interpretazione estensiva, riferito anche all'ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., il rinnovo della notificazione del ricorso nei riguardi di una parte che sia stata intimata dal ricorrente attraverso una notifica dell'originario ricorso affetta da nullità e che non si sia, allora, per questo costituita nel giudizio di legittimità. Inoltre, attesa la perentorietà del termine in questione, il mancato deposito dell'atto od il deposito successivo alla scadenza del termine stesso comportano l'improcedibilità del ricorso rilevabile anche d'ufficio, la quale non è esclusa neppure dall'eventuale costituzione della controparte intimata, posto che il principio - sancito dall'art. 156 cod. proc. civ. - di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo attiene esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali siano state dettate apposite o separate disposizioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 371 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)