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Sez. 1, Sentenza n. 2314 del 12/08/1963 (Rv. 263559 - 01)

FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - IN GENERE - NATURA DI ORGANO PUBBLICO - ATTI SIMULATI DEL FALLITO E DEL SUO DANTE CAUSA - PROVA - QUALITA DI TERZO.*
Stato
decisa il 1963-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/263559-01

FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - IN GENERE - NATURA DI ORGANO PUBBLICO - ATTI SIMULATI DEL FALLITO E DEL SUO DANTE CAUSA - PROVA - QUALITA DI TERZO.*

Il curatore non rappresenta ne il fallito, ne la massa dei creditori, ma e un organo pubblico che agisce per la realizzazione dei fini che sono propri del fallimentò egli deve, pertanto, essere considerato terzo, con le conseguenze che da tale qualita derivano in ordine ai mezzi di prova di cui puo avvalersi (art 1417 cod civ), quando agisce per far dichiarare la simulazione di Atti posti in essere dal fallito, o anche dal dante causa di questi, i cui effetti, una volta accettata l'eredita, si trasferiscono nel fallimento. (V 1903/62, 480/52, 877/53).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Legge Falliment. art. 30, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 30, Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)