Sez. 1, Sentenza n. 12965 del 24/07/2012 (Rv. 623385 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE | Curatore fallimentare dell'erede del simulato alienante - Attore per l'accertamento della simulazione - Esercizio dei poteri del fallito - Sussistenza - Equiparazione ai creditori e ai terzi - Esclusione - Conseguenze - Soggezione ai limiti della prova testimoniale.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE
Il curatore del fallimento dell'erede del simulato alienante, che chieda l'accertamento della simulazione dell'atto compiuto dal dante causa del fallito, agisce "utendo iuribus" del fallito medesimo, avvalendosi cioè dei poteri del fallito, e non versa, quindi, nella situazione dei creditori del simulato alienante, né nella situazione dei terzi, nel significato che questo termine assume nell'art. 1417 cod. civ., sicché egli è soggetto ai limiti della prova testimoniale derivanti dall'art. 2722 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2722, Legge Falliment. art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)