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Sez. 1, Sentenza n. 4317 del 26/09/1978 (Rv. 393992 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - DEL DOMICILIO O DELLA RESIDENZA DELLE STESSE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393992-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - DEL DOMICILIO O DELLA RESIDENZA DELLE STESSE - IRRILEVANZA.*

L'art 366 cod proc civ, nello stabilire che il ricorso per Cassazione deve contenere l'indicazione delle parti, non fa alcuna menzione del domicilio o della residenza delle stesse, contrariamente a quanto prescritto dall'art 163 cod proc civ per l'atto di citazione. L'indicazione di detto domicilio o residenza, pertanto, non costituisce requisito necessario del ricorso.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)