Sez. 1, Sentenza n. 4317 del 26/09/1978 (Rv. 393992 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - DEL DOMICILIO O DELLA RESIDENZA DELLE STESSE - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - DEL DOMICILIO O DELLA RESIDENZA DELLE STESSE - IRRILEVANZA.*
L'art 366 cod proc civ, nello stabilire che il ricorso per Cassazione deve contenere l'indicazione delle parti, non fa alcuna menzione del domicilio o della residenza delle stesse, contrariamente a quanto prescritto dall'art 163 cod proc civ per l'atto di citazione. L'indicazione di detto domicilio o residenza, pertanto, non costituisce requisito necessario del ricorso.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)