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Sez. 2, Sentenza n. 3808 del 16/06/1980 (Rv. 407651 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - INDICAZIONE DELLA RESIDENZA - OMISSIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1980-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407651-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - INDICAZIONE DELLA RESIDENZA - OMISSIONE - IRRILEVANZA.*

Al ricorso per Cassazione non sono applicabili le Disposizioni dell'art 163 cod proc civ - dettate per l'atto di citazione - ma soltanto quelle dell'art 366 stesso codice, le quali prevedono 'l'indicazione delle partì e non prescrivono l'indicazione della residenza, del domicilio o della dimora delle persone fisiche. Pertanto, la mancata indicazione della residenza non costituisce difetto di un requisito necessario del ricorso. (Conf 4317/78, mass n 393992).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)