Sez. 1, Sentenza n. 1576 del 28/05/1973 (Rv. 364400 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OMISSIONE - INVALIDITA DEL GIUDIZIO CIVILE - ESCLUSIONE.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OMISSIONE - INVALIDITA DEL GIUDIZIO CIVILE - ESCLUSIONE.*
L'art 3 del codice di procedura penale sancisce l'Obbligo del rapporto nell'interesse della giustizia e non delle parti, per cui l'omissione del rapporto stesso non importa alcuna irritualita del processo civile. (Conf 1760/71, mass n 352248).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)