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Sez. 1, Sentenza n. 1576 del 28/05/1973 (Rv. 364400 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OMISSIONE - INVALIDITA DEL GIUDIZIO CIVILE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364400-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OMISSIONE - INVALIDITA DEL GIUDIZIO CIVILE - ESCLUSIONE.*

L'art 3 del codice di procedura penale sancisce l'Obbligo del rapporto nell'interesse della giustizia e non delle parti, per cui l'omissione del rapporto stesso non importa alcuna irritualita del processo civile. (Conf 1760/71, mass n 352248).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)