Sez. 1, Sentenza n. 1760 del 11/06/1971 (Rv. 352248 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OMISSIONE - DEDUCIBILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OMISSIONE - DEDUCIBILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
La mancata osservanza dell'Obbligo di fare rapporto al procuratore della Repubblica stabilito dall'art 3 cod proc pen non puo essere dedotto come motivo di ricorso per Cassazione, in quanto tale Obbligo ha relazione con gli interessi della giustizia nell'ambito pubblicistico e non e stabilito a tutela di interessi privati. (Conf 547'71, mass n 350241).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)