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Sez. U, Sentenza n. 119 del 12/03/1999 (Rv. 524050 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Caratteri - Atto formale di nomina - Necessità - Insussistenza.
Stato
decisa il 1999-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524050-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Il rapporto di impiego pubblico, le cui controversie appartengono alla giurisdizione amministrativa, è caratterizzato dalla prestazione di un'attività continuativa di lavoro svolta, contro una retribuzione predeterminata, a favore di un ente pubblico e da questo utilizzata, pur in mancanza di un atto formale di nomina, con l'inserimento del prestatore di lavoro nell'ambito dell'organizzazione e per i fini pubblicistici dell'ente stesso.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1036 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)