Sez. U, Sentenza n. 946 del 05/02/1983 (Rv. 425717 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - NOMINA - IN GENERE - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ATTO FORMALE DI NOMINA - MANCANZA - IRRILEVANZA - CONTROVERSIE RELATIVE - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - NOMINA - IN GENERE - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ATTO FORMALE DI NOMINA - MANCANZA - IRRILEVANZA - CONTROVERSIE RELATIVE - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
Ai fini della sussistenza di un rapporto di pubblico impiego, e della conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non è necessario un atto formale di nomina, qualora la pubblica amministrazione abbia inequivocabilmente manifestato la volontà di inserire in modo stabile il prestatore d'opera nella propria organizzazione per lo svolgimento, con carattere continuativo e vincolo di subordinazione, di mansioni facenti parte dei compiti istituzionali dell'ente pubblico. (Conf 2467/82, mass n 420326; (Conf 4212/82, mass n 422192; (Conf 2466/82, mass n 420322; (Conf 1788/82, mass n 419644; (Conf 833/82, mass n 418653).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)