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Sez. 1, Sentenza n. 1373 del 08/02/2000 (Rv. 533588 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO | Revocabilità ex art. 742 bis cod.proc.civ. - Esclusione - Revocazione ex art. 391 bis stesso codice - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2000-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533588-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO

Le ordinanze di inammissibilità di ricorsi pronunciate dalla Corte di Cassazione in sede camerale ex art. 375 cod. proc. civ. non sono revocabili ex art. 742 bis del codice di rito, essendo proponibile nei confronti delle stesse - come delle sentenze affette da errore materiale o revocatorio - solo, in presenza dei requisiti cui esso è subordinato, il rimedio del ricorso per revocazione di cui all'art. 391 bis cod.proc.civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)