Sez. U, Sentenza n. 24170 del 30/12/2004 (Rv. 578551 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE | Istanza di revocazione avverso ordinanza resa dalla Corte di cassazione in camera di consiglio - Ammissibilità - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE
Benchè non espressamente previsto dall'art. 391-bis cod. proc. civ., anche le ordinanze rese dalla Corte di cassazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375 dello stesso codice, sono assoggettabili al rimedio della revocazione, pur sempre circoscritta ai casi dell'errore di fatto configurato dall'art. 395, numero 4, del codice di rito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)