Sez. 2, Sentenza n. 4783 del 23/10/1978 (Rv. 394471 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EX ART 330 COD PROC CIV - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE - SANATORIA EX TUNC - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EX ART 330 COD PROC CIV - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE - SANATORIA EX TUNC - CONDIZIONI.*
La violazione delle Disposizioni dettate dall'art 330 cod proc civ, in ordine al luogo di notificazione dell'impugnazione, (nella specie, effettuata alla parte personalmente anziche al procuratore) implica non inesistenza, ma nullita della notificazione medesima, la quale, ai sensi dell'art 156 terzo comma cod proc civ, deve ritenersi sanata con effetto ex tunc quando, a seguito della Costituzione in giudizio del destinatario, ancorche avvenuta dopo la scadenza del termine d'impugnazione, risulti che l'atto ha raggiunto ugualmente il suo scopo. (V 333/76, mass n 379017; (V 2882/75, mass n 376927; (V 598/73, mass n 362681).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)