Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2519 del 29/01/2019 (Rv. 652293 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO INUMANO | Detenzione in condizioni non conformi all'art. 3 CEDU di soggetto in stato di custodia cautelare non computabile nella determinazione della pena da espiare - Rimedio pecuniario previsto dall'art. 35 ter, della l. n. 354 del 1975 - Termine di decadenza semestrale - Decorrenza.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO INUMANO
In tema di detenzione in condizioni non conformi all'art. 3 CEDU, il termine semestrale di decadenza per proporre l'azione ex art. 35 ter, comma 3, della l. n. 354 del 1975, decorre dalla cessazione della custodia cautelare anche nel caso in cui, entro tale termine, il processo penale sia ancora pendente, versandosi pur sempre in un'ipotesi di non computabilità della custodia cautelare nella determinazione della pena da espiare.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)