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Sez. 2, Sentenza n. 595 del 21/02/1968 (Rv. 331728 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE - DINIEGO D'UN MEZZO DI PROVA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1968-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331728-01

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE - DINIEGO D'UN MEZZO DI PROVA - LIMITI.*

La mancata ammissione di un mezzo di prova puo costituire motivo di ricorso per Cassazione solo se tale mezzo sia diretto a dimostrare punti decisivi della controversia, ossia fatti o situazioni che, se accertati, avrebbero l'efficacia, immediata o mediata, di condurre ad altra decisione. Il giudice di merito, senza bisogno di alcuna espressa motivazione, puo rifiutare l, ammissione di un mezzo istruttorio, quando la ragione di tale rifiuto sia implicita nell, avere la sentenza dato per ammesso il fatto che volevasi dimostrare. Conforme, nella prima parte, alla sent. N. 1128-66, massima n. 327267.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)