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Sez. 2, Sentenza n. 3973 del 27/11/1975 (Rv. 378260 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - DECISIONE NEGATIVA DEL GIUDICE DI MERITO - MOTIVAZIONE LOGICA ED ADEGUATA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1975-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378260-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - DECISIONE NEGATIVA DEL GIUDICE DI MERITO - MOTIVAZIONE LOGICA ED ADEGUATA - NECESSITA.*

L'ammissione delle prove e rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, la cui pronuncia si sottrae a censura in Sede di legittimita quando sia sorretta da motivazione che, essendo adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, dia conto delle ragioni per le quali il giudice stesso ritenga inutile l'esperimento di quei mezzi, perche irrilevanti ai fini della decisione. (V 1577/74, mass n 369748; 595/68, mass n 331728).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)