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Sez. U, Sentenza n. 9153 del 08/04/2008 (Rv. 602358 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE | Trattazione del procedimento per regolamento preventivo di giurisdizione in pubblica udienza (anziché in camera di consiglio) e conseguente decisione con sentenza (anziché con ordinanza) - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602358-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE

La fissazione della trattazione dell'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione in udienza pubblica e la relativa decisione con sentenza, anziché, ex art. 375 cod. proc. civ., nelle forme del rito camerale con l'emanazione di un'ordinanza, è pienamente legittima, giacché, da un lato, la trattazione dei ricorsi in pubblica udienza è la regola generale, che assicura la realizzazione dei principi di oralità ed immediatezza, nonché del diritto di difesa e di pubblicità del processo, ed essa non reca, pertanto, alcun pregiudizio ai diritti di azione e difesa delle parti; dall'altro lato, proprio per effetto della trattazione in pubblica udienza, essendo ormai scisso il legame, istituito dal citato art. 375, fra rito camerale e l'ordinanza che rappresenta il suo provvedimento conclusivo, l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione non può che essere decisa con sentenza, quale forma che, alla stregua di un principio generale desumibile dall'ordinamento processuale (suscettibile di deroghe espressamente stabilite dalla legge), risulta prescritta per i provvedimenti collegiali i quali, all'esito di una pubblica udienza di discussione, comportano la definizione del giudizio dinanzi al giudice adito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)