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Sez. 1, Sentenza n. 287 del 09/01/2009 (Rv. 606196 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Trattazione del procedimento in pubblica udienza (anzichè in camera di consiglio) - Conseguente decisione con sentenza (anzichè con ordinanza) - Violazione dell'art.375 cod. proc. civ. - Natura - Mera irregolarità - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2009-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606196-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

La fissazione della trattazione dell'istanza di regolamento preventivo di competenza, così come di giurisdizione, in udienza pubblica e la relativa decisione con sentenza, anziché, ex art. 375 cod. proc. civ., nelle forme del rito camerale con l'emanazione di un'ordinanza, configurano mera irregolarità e non ragioni di illegittimità; invero, da un lato, la trattazione dei ricorsi in pubblica udienza è la regola generale, che assicura la realizzazione dei principi di oralità ed immediatezza, nonché del diritto di difesa e di pubblicità del processo, non recando pertanto essa alcun pregiudizio ai diritti di azione e difesa delle parti; dall'altro lato, proprio per effetto della trattazione in pubblica udienza, essendo ormai scisso il legame, istituito dal citato art. 375, fra rito camerale e l'ordinanza che ne costituisce il provvedimento conclusivo, l'istanza di regolamento non può che essere decisa con sentenza, tale forma risultando prescritta in via generale per i provvedimenti collegiali destinati a definire il giudizio all'esito di una pubblica udienza di discussione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)