Sez. U - , Ordinanza n. 33013 del 20/12/2018 (Rv. 652077 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Provvedimento assunto dalla P.A. in autotutela - Contrasto con norme legislative vincolanti - Sindacato del giudice amministrativo - Eccesso di potere giurisdizionale – Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO
Non integra eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., l'accertamento, da parte del giudice amministrativo, della illegittimità di un provvedimento assunto dalla pubblica amministrazione in autotutela, atteso che anche l'esercizio di tale potere è soggetto al principio di legalità ex art. 97 Cost. ed è sottoposto al sindacato giurisdizionale, riguardando la sfera riservata al potere discrezionale le sole ragioni di convenienza e di opportunità dell'atto e non anche l'individuazione delle disposizioni legislative che la pubblica amministrazione è tenuta ad applicare. (Nella specie, la S.C. ha escluso la configurabilità di uno sconfinamento nel merito amministrativo in una ipotesi in cui il Consiglio di Stato, sindacando la legittimità di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione di un appalto, aveva rilevato che l'impresa mandataria del raggruppamento temporaneo aggiudicatario era stata ammessa al concordato preventivo e che, pertanto, sussisteva la causa di esclusione dalla partecipazione alla gara stabilita dall'art. 186-bis, comma 6, legge fall.).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge Falliment. art. 186 bis com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)