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Sez. U - , Ordinanza n. 14859 del 15/06/2017 (Rv. 644576 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Appalti pubblici - Annullamento in autotutela di atti amministrativi prodromici alla stipulazione del contratto - Conseguente domanda di accertamento negativo del credito - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644576-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

In tema di appalti pubblici, l'annullamento in autotutela di un atto amministrativo prodromico alla stipulazione del contratto ha natura autoritativa e discrezionale, sicché il relativo vaglio di legittimità spetta al giudice amministrativo, la cui giurisdizione esclusiva si estende - con necessità di trattazione unitaria - alla conseguente domanda per la dichiarazione di inefficacia o nullità del contratto. Sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario quando, conclusosi il giudizio amministrativo sull'atto presupposto, con passaggio in giudicato della relativa sentenza, alla domanda di nullità del contratto si aggiunga quella di accertamento negativo del credito, vertendosi in tema di diritti soggettivi vantati in posizione di parità dal privato nei confronti dell'ente pubblico, non riservati, in via esclusiva, alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 novies CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)