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Sez. L - , Sentenza n. 16147 del 19/06/2018 (Rv. 649312 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO | Lavoratrice madre - Rientro in servizio dopo astensione per gravidanza - Diritto alla conservazione del posto - Limiti - Soppressione di unità produttiva - Destinazione ad altra unità - Rifiuto della prestazione - Sospensione dal lavoro - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2018-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649312-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO

Il diritto della lavoratrice madre ex art. 56 del d.lgs. n. 151 del 2001 alla conservazione del posto di lavoro, al rientro dal periodo di gravidanza, nella stessa unità produttiva alla quale era adibita, o in altra ubicata nello stesso comune, trova un limite nell'ipotesi in cui la ricollocazione presso la sede originaria sia impossibile, per ragioni effettive e non pretestuose (nella specie, la sede di lavoro era stata soppressa e la lavoratrice aveva rifiutato il trasferimento in una diversa città), con conseguente legittimità, in tal caso, della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 54 com. 4, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)