Sez. L, Sentenza n. 13455 del 30/06/2016 (Rv. 640233 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Lavoratrice madre - Rientro in servizio dopo il periodo di astensione per gravidanza - Destinazione ad unità produttiva diversa da quella originaria - Assenza - Non giustificata - Condizioni - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
In tema di licenziamento, l'assenza della lavoratrice madre, rientrata al lavoro dopo il periodo di gravidanza e destinata ad un'unità produttiva diversa da quella originaria, non è ingiustificata se non risulti accertata una volontà abdicativa del diritto riconosciutole dall'art 56, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001, di rientrare nella stessa unità produttiva o in altra ubicata nel medesimo comune.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)