diritto.io

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24167 del 27/09/2019 (Rv. 655128 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA | Danni da inesatta esecuzione di intervento chirurgico – Azione di regresso e di garanzia impropria della struttura sanitaria nei confronti del chirurgo – Onere probatorio – Riparto.
Stato
decisa il 2019-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655128-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA

In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, nel giudizio risarcitorio promosso dal paziente per inesatta esecuzione di intervento chirurgico, grava sulla struttura sanitaria la quale agisca nei confronti del chirurgo in regresso e in garanzia impropria per essere tenuta indenne dalle conseguenze della eventuale condanna, l'onere di provare che la causazione del danno sia ascrivibile, in via esclusiva, alla imperizia dell'operatore medico, non competendo a quest'ultimo la individuazione di precise cause di responsabilità della clinica tali da condurre al rigetto dell'azione di regresso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)