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Sez. 3 - , Ordinanza n. 25772 del 04/09/2023 (Rv. 668882 - 02)

RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - REGRESSO | Accertamento del riparto della responsabilità tra più coobbligati - Onere della prova - Applicazione della regola di cui all’art. 1218 c.c. - Esclusione.
Stato
decisa il 2023-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668882-02

RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - REGRESSO

In tema di tema di responsabilità civile derivante dall'esercizio professionale dell'attività sanitaria, al giudizio di accertamento del riparto della corresponsabilità tra più coobbligati, proposto dall'assicuratore di uno di essi nei confronti degli altri, non si applica la regola dell'inversione dell'onere della prova prevista nell'art. 1218 c.c.

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)