Sez. 4, Sentenza n. 6694 del 25/11/2009 Ud. (dep. 18/02/2010) Rv. 246642 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Datore di lavoro - Istituti di prevenzione e pena - Direttore - Posizione di garanzia.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME
Il direttore di un istituto di pena è titolare di una posizione di garanzia che gli impone di assicurare la sicurezza del lavoro che ivi si svolga, sia in luoghi interni che esterni, con riguardo a chiunque vi svolga attività lavorativa, poiché assume, ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia 18 aprile 1996, la qualifica di datore di lavoro. (In motivazione, la Corte ha precisato che il rispetto della normativa antinfortunistica deve pretendersi anche e soprattutto all'interno di una struttura carceraria, a tutela di lavoratori che, a cagione della propria concomitante condizione di detenuti, si trovano in particolare condizione di subalternità e soggezione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 18/04/1996, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 2, Decreto Legisl. 19/03/1996 num. 242 art. 30, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)