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Sez. 3, Sentenza n. 36981 del 24/06/2005 Ud. (dep. 12/10/2005) Rv. 232482 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Criteri di individuazione - Case circondariali - Qualità di datore di lavoro del direttore - Luogo di lavoro - Peculiarità.
Stato
decisa il 2005-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232482-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

In materia di responsabilità per l'igiene e la sicurezza dei luoghi di lavoro in relazione alle Case Circondariali, in base al decreto del Ministro della Giustizia 18 aprile 1996 il direttore è titolare della posizione di garanzia in riferimento al dovere di sicurezza degli istituti penitenziari, ed egli assume pertanto la qualifica di datore di lavoro, e tale garanzia comprende tutti i luoghi di lavoro, ivi compresa la caserma degli agenti penitenziari posta all'interno della struttura di reclusione.

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 2, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 2, Decreto Legisl. 19/03/1996 num. 242 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)