Sez. 1, Sentenza n. 5127 del 04/06/1996 (Rv. 497948 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFESA PERSONALE DELLA PARTE | Avvocati e procuratori iscritti nello speciale albo dei docenti universitari a tempo pieno ex art 11 d.P.R. n. 382 del 1980 - Costituzione in giudizio - Difensore - Necessità - Esclusione - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFESA PERSONALE DELLA PARTE
Agli avvocati e procuratori iscritti nello speciale elenco riguardante i docenti universitari che abbiano optato per il tempo pieno, previsto all'art. 11, sesto comma del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, va riconosciuta la facoltà di stare in giudizio senza ministero di altro difensore, ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ., purché essi siano in possesso degli altri requisiti quali la c.d. localizzazione professionale e, qualora si tratti di giudizio di legittimità, l'iscrizione nell'albo speciale di cui all'art. 33 del R.D. legge 27 novembre 1933 n. 1578.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 33, DPR 11/07/1980 num. 382 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)