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Sez. 2, Sentenza n. 1305 del 04/07/1967 Ud. (dep. 23/12/1967) Rv. 106384 - 01

COMPETENZA PENALE - CONNESSIONE DI PROCEDIMENTI - EFFETTI - IN GENERE - INOSSERVANZA - NULLITA - ESCLUSIONE - IMPOSSIBILITA DI RITENERE LA CONTINUAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1967-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/106384-01

COMPETENZA PENALE - CONNESSIONE DI PROCEDIMENTI - EFFETTI - IN GENERE - INOSSERVANZA - NULLITA - ESCLUSIONE - IMPOSSIBILITA DI RITENERE LA CONTINUAZIONE - IRRILEVANZA.*

La inosservanza delle norme che disciplinano gli effetti della connessione sulla Competenza, salvo le particolari previsioni di cui all'art 50 cod proc pen, non da mai luogo a nullita, neppure quando da tale inosservanza derivi la mancata applicazione dell'istituto della continuazione, sia perche a questa si puo provvedere nel corso degli altri procedimenti, sia perche la riunione dei procedimenti non e obbligatoria, ma e soltanto consentita compatibilmente con le esigenze di ogni processo la valutazione delle quali e affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. (Conf 103443, anno 1967, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 50

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)