Sez. 2, Sentenza n. 1305 del 04/07/1967 Ud. (dep. 23/12/1967) Rv. 106384 - 01
COMPETENZA PENALE - CONNESSIONE DI PROCEDIMENTI - EFFETTI - IN GENERE - INOSSERVANZA - NULLITA - ESCLUSIONE - IMPOSSIBILITA DI RITENERE LA CONTINUAZIONE - IRRILEVANZA.*
COMPETENZA PENALE - CONNESSIONE DI PROCEDIMENTI - EFFETTI - IN GENERE - INOSSERVANZA - NULLITA - ESCLUSIONE - IMPOSSIBILITA DI RITENERE LA CONTINUAZIONE - IRRILEVANZA.*
La inosservanza delle norme che disciplinano gli effetti della connessione sulla Competenza, salvo le particolari previsioni di cui all'art 50 cod proc pen, non da mai luogo a nullita, neppure quando da tale inosservanza derivi la mancata applicazione dell'istituto della continuazione, sia perche a questa si puo provvedere nel corso degli altri procedimenti, sia perche la riunione dei procedimenti non e obbligatoria, ma e soltanto consentita compatibilmente con le esigenze di ogni processo la valutazione delle quali e affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. (Conf 103443, anno 1967, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 50
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)