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Sez. L, Sentenza n. 5201 del 23/10/1985 (Rv. 442505 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE - PERICOLO DI UNA PREGRESSA MALATTIA CLINICAMENTE GUARITA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442505-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE - PERICOLO DI UNA PREGRESSA MALATTIA CLINICAMENTE GUARITA - IRRILEVANZA.*

L'art. 10 del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 impone al giudice di valutare la capacità di guadagno dell'assicurato infermo con riferimento all'incidenza del complesso morboso sulle concrete possibilità di impiego delle residue energie lavorative senza abnorme usura per l'organismo. Consegue che mentre il danno fisico connesso ad un lavoro richiedente uno sforzo eccessivo, e come tale comportante uno sfruttamento abnorme delle residue energie, costituisce un ulteriore pregiudizio, che - quand'anche proiettato, sotto il profilo biologico, nel futuro - è attuale sotto l'aspetto economico e lavorativo incidendo immediatamente sulla valutazione della capacità di guadagno, di cui costituisce un fattore concorrente di riduzione, non assuma Rilevanza, invece, nel giudizio di Invalidità pensionabile il paventato pericolo di una pregressa malattia clinicamente guarita trattandosi di un evento meramente potenziale oltre che futuro, senza alcuna attuale incidenza sulla capacità di guadagno. (V 7257/83, mass n 431856; (V 1736/82, mass n 419577).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)