Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22451 del 27/10/2011 (Rv. 619594 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Regime successivo alla novella recata dalla legge n. 52 del 2006 - Proposizione dell'opposizione - Apertura di un procedimento in forma conteziosa - Decisione del procedimento con sentenza - Necessità - Conseguenze in caso di inosservanza del modello anzidetto - Provvedimento di chiusura del procedimento - Natura di atto esecutivo - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
La proposizione di un'opposizione agli atti esecutivi - anche, e a maggior ragione, nel regime successivo alla novella recata dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52 - apre un procedimento che deve essere necessariamente svolto in forma contenziosa e deve altresì concludersi con sentenza, sicchè l'interprete non può mai discostarsi dal modello così delineato, adottando forme ritenute più idonee e convenienti. Ne consegue che, in mancanza dei requisiti formali e strutturali richiesti per le sentenze (quali il rispetto del principio del contradditorio, e i requisiti formali dell'indicazione della concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione), nonchè in caso di provenienza da un giudice al quale la legge non conferisce il potere di emettere provvedimenti definitivi di chiusura del procedimento, il provvedimento adottato non può avere portata maggiore di quella propria dell'atto esecutivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di cessazione della materia del contendere assunta con il provvedimento impugnato, qualificandolo come sentenza - e, dunque, ricorribile per cassazione - in quanto emesso, nel rispetto del contraddittorio e in base ai requisiti formali della sentenza, da giudice che non pronunciava più in sede esecutiva, ma come giudice monocratico di primo grado, avendo disposto, all'esito della fase cautelare del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, che si provvedesse all'iscrizione della causa al ruolo contenzioso prima dello svolgimento dell'udienza fissata per la trattazione dinanzi a sé della causa di merito).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Legge 24/02/2006 num. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)