Sez. 3, Sentenza n. 10862 del 28/06/2012 (Rv. 623104 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Pignoramento presso terzi - Opposizione relativa all'impignorabilità del credito sollevata all'udienza per la dichiarazione del terzo - Provvedimento del giudice dell'esecuzione dichiarativo dell'improcedibilità del pignoramento - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
Qualora il giudice dell'esecuzione accolga l'opposizione relativa all'impignorabilità di un credito sollevata all'udienza per la dichiarazione del terzo dichiarando improcedibile il pignoramento, contro tale provvedimento non è ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., poiché, in una fase in cui al giudice è assegnata una "potestas" di tipo cautelare, come tale inidonea a dare luogo ad una decisione definitiva, il provvedimento irritualmente emesso non può acquisire una forza diversa a cagione della sua irritualità, anche se questa consista proprio nella chiusura illegittima del procedimento, mentre l'impugnazione in questione presuppone una decisione relativa ad una situazione di diritto sostanziale che presenti attitudine alla formazione del giudicato. Né la parte interessata resta priva di tutela, giacché essa può alternativamente chiedere al giudice dell'esecuzione la fissazione del termine per l'introduzione del giudizio di merito con istanza ai sensi dell'art. 289 cod. proc. civ. nel termine perentorio previsto da detta norma, oppure introdurre o riassumere di sua iniziativa il giudizio di merito sempre nel detto termine.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 289, Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)