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Sez. L, Sentenza n. 1562 del 10/03/1982 (Rv. 419382 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - "CONTINUITÀ DI PRESTAZIONE, VINCOLO DI DIPENDENZA E RESPONSABILITÀ DI UN SERVIZIO" - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1982-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419382-01

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - "CONTINUITÀ DI PRESTAZIONE, VINCOLO DI DIPENDENZA E RESPONSABILITÀ DI UN SERVIZIO" - ESTREMI.*

I requisiti della "continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio", che, a norma del C.C.n.L. giornalistico 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes con d.P.R. 16 gennaio 1961 n. 153, danno luogo a rapporto di lavoro subordinato, sussistono quando il giornalista, pur senza essere impegnato in un'attività quotidiana, assicuri con continuità, in conformità all'incarico ricevuto, una prestazione non occasionale, rivolta alle esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua Competenza, con responsabilità di un servizio, cioè con l'impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche, e con un vincolo di dipendenza, contraddistinto dal fatto che l'Obbligo di porre a disposizione la propria opera non viene meno fra una prestazione e l'altra. (Conf 5677/80, mass n 409524).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Contr. Coll. 10/01/1959 num. 2, DPR 16/01/1961 num. 153 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)