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Sez. L, Sentenza n. 4700 del 23/07/1986 (Rv. 447415 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE DAL LAVORO AUTONOMO - ASSOGGETTAMENTO DEL LAVORATORE ALLE DIRETTIVE ALTRUI - DIFFICOLTÀ DI APPREZZAMENTO - CRITERI SUSSIDIARI.*
Stato
decisa il 1986-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447415-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE DAL LAVORO AUTONOMO - ASSOGGETTAMENTO DEL LAVORATORE ALLE DIRETTIVE ALTRUI - DIFFICOLTÀ DI APPREZZAMENTO - CRITERI SUSSIDIARI.*

In tema di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, qualora l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non è agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto occorre far riferimento ad altri criteri, e cioè all'oggetto della prestazione, alla organizzazione d'impresa, all'incidenza del rischio, all'inserimento del lavoratore nell'impresa, al sistema di retribuzione, alla esistenza di un orario di lavoro, alla collaborazione ed alla continuità della prestazione, elementi questi che, non avendo, singolarmente considerati, un valore decisivo, debbono esser considerati globalmente ed apprezzati come indizi probatori dal giudice del merito, la cui valutazione è sindacabile in Sede di legittimità soltanto per vizi di motivazione. (V 6168/84, mass n 437807; (V 2146/81, mass n 412867).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)