Sez. L, Sentenza n. 3853 del 01/04/1995 (Rv. 491595 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Requisito della subordinazione - Elementi sintomatici rivelatori della subordinazione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato assume rilievo l'accertamento, da parte del giudice del merito, della sussistenza del requisito della subordinazione - accertamento incensurabile in sede di legittimità se correttamente e sufficientemente motivato - intesa come assoggettamento della prestazione lavorativa al potere del datore di lavoro di disporne secondo le mutevoli esigenze di tempo e di luogo proprie dell'organizzazione imprenditoriale e di controllarne intrinsecamente lo svolgimento attraverso direttive alle quali il lavoratore è obbligato ad attenersi, così come è obbligato a mantenere nel tempo la messa a disposizione delle proprie energie lavorative per il raggiungimento degli scopi produttivi dell'impresa. Rispetto a tale accertamento hanno rilievo sintomatico elementi quali la continuità della prestazione, il versamento a cadenze periodiche fisse del relativo compenso, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, non essendo ciascuno di essi, autonomamente considerato, idoneo a determinare la qualificazione del rapporto, ma potendo essi costituire, globalmente considerati nell'ambito dell'indagine volta ad accertare la sussistenza del requisito della subordinazione, indici concordanti, gravi e precisi, rivelatori dell'effettività di tale sussistenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)