diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 530 del 17/01/1992 (Rv. 475359 - 01)

Mediazione - In genere | Configurabilità - Requisiti - Previo conferimento dell'incarico - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475359-01

Mediazione - In genere

La mediazione, concretandosi in una attività di interposizione accettata dalla parte anche per "facta concludentia", non presuppone il previo conferimento dell'incarico e può, quindi, riconoscersi anche nella segnalazione al mandatario senza rappresentanza del nominativo del contraente con il quale, grazie a questa segnalazione, il contratto sia stato in concreto stipulato dalla parte interessata, atteso che a quest'ultima, anche se ignara dell'attività del mediatore, può essere riferita l'accettazione del mandatario sia perché l'ambito dei poteri di questo deve ritenersi esteso, salvo prova contraria, a tutti gli atti necessari per l'esecuzione del mandato sia perché la conclusione dell'affare implica la ratifica di questi atti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1396, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 1708, Cod. Civ. art. 1754

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)