Sez. 5, Sentenza n. 12271 del 25/05/2007 (Rv. 598282 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - ACCESSO, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI | Dichiarazioni rese da un soggetto operante per conto del contribuente - Natura giuridica - Confessione stragiudiziale - UtilizzabilitĂ ai fini dell'accertamento di un maggior imponibile IVA - Sussistenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - ACCESSO, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
In tema di contenzioso tributario, le dichiarazioni rese in sede di verifica da un soggetto (nella specie, il direttore tecnico) che abbia operato per conto dell'impresa cui sia attribuita l'emissione di fatture per operazioni inesistenti possono, anche da sole, fondare l'accertamento di un maggior imponibile ai fini dell'IVA, non trattandosi di elemento indiziario, ma di vera e propria confessione stragiudiziale.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, Cod. Civ. art. 2735, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)