Sez. 5, Sentenza n. 28316 del 21/12/2005 (Rv. 586225 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - ACCESSO, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI | Dichiarazioni rese dal legale rappresentante di società in sede di verifica - Natura giuridica - Testimonianza - Esclusione - Confessione stragiudiziale - Configurabilità - Effetti - Prova diretta del maggior imponibile - Sussistenza - Necessità di ulteriori riscontri - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - ACCESSO, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
In tema di contenzioso tributario, le dichiarazioni rese in sede di verifica (nella fattispecie, ai fini dell'IVA) dal legale rappresentante di una società non assumono contenuto testimoniale, in quanto il rapporto di immedesimazione organica che lega il rappresentante legale alla società rappresentata esclude che il primo possa essere qualificato come testimone, in riferimento ad attività poste in essere dalla seconda; tali dichiarazioni possono invece essere apprezzate come una confessione stragiudiziale, e costituiscono pertanto prova non già indiziaria, ma diretta del maggior imponibile eventualmente accertato nei confronti della società, non abbisognevole, come tale, di ulteriori riscontri.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2735
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)