Sez. L, Sentenza n. 590 del 22/01/1987 (Rv. 450319 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE CORRISPONDENTE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE CORRISPONDENTE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Qualora il lavoratore assuma, ai sensi ed agli effetti dell'art. 2103 cod. civ., di avere svolto mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore a quella in effetti riconosciutagli, occorre tener presente, nell'indagine sul fondamento della domanda, che la graduazione delle qualifiche implica anche un differente tipo di collaborazione con il datore di lavoro, sicché devesi non soltanto far riferimento al complesso delle operazioni materiali in cui si siano concretizzate le prestazioni del lavoratore medesimo, ma pure accertare se tali operazioni siano state compiute con il livello di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata. (Conf 4210/86, mass n 446988; (Conf 1867/85, mass n 439786; (Conf 4937/79, mass n 401597).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)