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Sez. L, Sentenza n. 4210 del 24/06/1986 (Rv. 446988 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE CORRISPONDENTE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1986-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446988-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE CORRISPONDENTE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Qualora il lavoratore assuma, ai sensi ed agli effetti dell'art. 2103 cod. civ. di aver svolto mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore a quella in effetti riconosciutagli, nella indagine sul fondamento della domanda occorre tener presente che la graduazione delle qualifiche implica anche un differente tipo di collaborazione con il datore di lavoro, si che devesi non soltanto far riferimento al complesso delle operazioni materiali, in cui si siano concretizzate le prestazioni del lavoratore medesimo, ma pure accertare se tali operazioni siano state compiute con il livello di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata. (V 3486/81, mass n 414080; (V 2233/80, mass n 405906; (V 86/77, mass n 383592; (Conf 1867/85, mass n 439786; (Conf 1597/85, mass n 439583; (Conf 740/85, mass n 438951; (Conf 6464/84, mass n 432044; (Conf 3087/81, mass n 413654; (Conf 4937/79, mass n 401597).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)