Sez. U, Sentenza n. 4050 del 04/07/1985 (Rv. 441570 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - DECRETO PREFETTIZIO - SOSPENSIONE CAUTELARE E PROVVISORIA DISPOSTA DAL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ISTANZA DEL PROPRIETARIO DEL BENE OCCUPATO DIRETTA A RIOTTENERNE LA DISPONIBILITÀ - DEVOLUZIONE AL MEDESIMO GIUDICE - PROPOSIZIONE DI DETTA ISTANZA EX ART. 700 COD. PROC. CIV. - COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - DECRETO PREFETTIZIO - SOSPENSIONE CAUTELARE E PROVVISORIA DISPOSTA DAL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ISTANZA DEL PROPRIETARIO DEL BENE OCCUPATO DIRETTA A RIOTTENERNE LA DISPONIBILITÀ - DEVOLUZIONE AL MEDESIMO GIUDICE - PROPOSIZIONE DI DETTA ISTANZA EX ART. 700 COD. PROC. CIV. - COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE.*
Qualora il giudice amministrativo, investito dell'impugnazione del provvedimento autorizzativo dell'occupazione temporanea e d'urgenza del fondo privato, sospenda in via cautelare e provvisoria detto provvedimento, l'istanza del proprietario del bene, diretta a riacquisirne la disponibilità, rientra nell'ambito delle attribuzioni del medesimo giudice amministrativo, vertendosi in tema di adozione delle statuizioni strumentali necessarie per dare attuazione a detta pronuncia interinale, mentre esula dalla cognizione del giudice ordinario, ancorché proposta a norma dello art. 700 cod. proc. civ., tenendo conto che l'indicata sospensiva arresta l'esecuzione, ma non viene a caducare il provvedimento ablatorio (rimovibile solo con la pronuncia definitiva del giudice amministrativo).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)