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Sez. 2, Sentenza n. 3473 del 21/07/1989 (Rv. 463464 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROCEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE - ESECUZIONE - REVOCA DEL PROVVEDIMENTO - RIPRISTINO DELLA SITUAZIONE DI FATTO ANTECEDENTE - GIUDIZIO DI COGNIZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - RICORSO AL PRETORE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463464-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROCEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE - ESECUZIONE - REVOCA DEL PROVVEDIMENTO - RIPRISTINO DELLA SITUAZIONE DI FATTO ANTECEDENTE - GIUDIZIO DI COGNIZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - RICORSO AL PRETORE - AMMISSIBILITÀ.*

La parte, che intende ottenere il ripristino della situazione di fatto, modificata dalla controparte in attuazione d'un provvedimento d'urgenza adottato con decreto e poi revocato con ordinanza, non ha interesse ad instaurare un giudizio di cognizione per la condanna dell'altra parte, potendo ottenere dal pretore, che ha prima adottato e poi revocato il provvedimento d'urgenza, così respingendo la domanda cautelare, la Determinazione delle modalità per il ripristino dello stato di fatto anteriore. (V 4050/85, mass n 441570; (V 5947/82, mass n 423698; (V 1737/81, mass n 412420).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)