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Sez. 2, Sentenza n. 2175 del 26/07/1973 (Rv. 365404 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER CISTERNE E POZZI - CRITERI DI MISURAZIONE DELLE DISTANZE DAL CONFINE - NOZIONE DI CONFINE.*
Stato
decisa il 1973-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365404-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER CISTERNE E POZZI - CRITERI DI MISURAZIONE DELLE DISTANZE DAL CONFINE - NOZIONE DI CONFINE.*

Ai fini dell'art 889 cod civ la distanza per pozzi, cisterne, fosse e tubi va misurata tra la linea di confine e il punto piu vicino del perimetro interno delle opere previste dalla predetta disposizione. Per confine, ai fini della delimitazione delle sfere delle proprieta singole da esso divise, si deve intendere non la linea orizzontale sul piano del suolo e la superficie del muro divisorio per l'altezza massima di questo ma il piano verticale che si estende al di sotto e al di sopra della linea di confine tra le due proprieta. Il limite di tale piano in altezza e in profondita e dato dall'interesse del proprietario ad escludere ogni attivita dell'altro che contrasti con i normali limiti di utilizzazione del fondo a ciascuno di essi riservato secondo le norme degli artt 832 e seguenti cod civ. (Conf 572/66, mass n 321146).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)