diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1078 del 04/03/1978 (Rv. 390440 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - AVVISO DEL SINISTRO ALL'ASSICURATORE - OMISSIONE - CONSEGUENZE - APPLICABILITA IN MATERIA DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI.*
Stato
decisa il 1978-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390440-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - AVVISO DEL SINISTRO ALL'ASSICURATORE - OMISSIONE - CONSEGUENZE - APPLICABILITA IN MATERIA DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI.*

La disciplina dettata dagli artt 1915 secondo comma e 1932 cod civ, in tema di Assicurazione contro i danni, in base alla quale, nonostante diversa previsione contrattuale sfavorevole all'assicurato, il colposo inadempimento di questi all'Obbligo di avviso, nel termine di cui all'art 1913 cod civ, puo determinare solo riduzione dell'indennita, in ragione del pregiudizio sofferto dall'assicuratore, e non perdita dell'indennita medesima, trova applicazione anche in materia di Assicurazione contro gli infortuni, ricorrendo anche in tale caso ragioni ed esigenze analoghe a quelle giustificative di detta limitazione legale degli effetti di quell'omissione colpevole.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 1913, Cod. Civ. art. 1915, Cod. Civ. art. 1919, Cod. Civ. art. 1932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)